Autonomia differenziata delle Regioni è Legge: cosa cambia?
L’autonomia differenziata delle Regioni è legge. Dopo un travagliato percorso parlamentare, il disegno di legge Calderoli ha finalmente visto la luce. Con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto, l’Aula di Montecitorio ha approvato il provvedimento che rivoluzionerà l’assetto amministrativo italiano. Ma entriamo nel dettaglio.
11 Articoli di cambiamento
Il ddl sull’autonomia differenziata delle Regioni, noto anche come ddl Calderoli, si compone di 11 articoli che definiscono le procedure legislative e amministrative per attuare il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. In sostanza, la legge stabilisce come le Regioni possono richiedere e ottenere maggiore autonomia su 23 materie specifiche, tra cui tutela della salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero.
Le richieste di autonomia
Secondo il testo, le richieste di autonomia devono partire dalle stesse Regioni, che devono consultare gli enti locali. Una volta avviata l’iniziativa, inizia un negoziato tra il governo e la Regione interessata per definire uno schema di intesa preliminare.
Materie e livelli essenziali di prestazione (Lep)
Le 23 materie su cui si può richiedere autonomia includono anche quelle definite dai Livelli essenziali di prestazione (Lep). La concessione dell’autonomia è subordinata alla determinazione di questi Lep, che garantiscono un servizio minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard avverrà tramite una ricognizione della spesa storica dello Stato nelle diverse Regioni negli ultimi tre anni.
Trasferimento delle funzioni
L’articolo 4 del ddl, modificato da un emendamento di Fratelli d’Italia, stabilisce che il trasferimento delle funzioni alle Regioni sarà possibile solo dopo la determinazione e il finanziamento dei Lep. Senza questi, non ci sarà autonomia.
Cabina di regia
Il testo prevede la creazione di una cabina di regia, composta dai ministri competenti e assistita da una segreteria tecnica, situata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Questa cabina avrà il compito di ricognizione del quadro normativo e delle funzioni amministrative statali e regionali, con particolare attenzione ai Lep sui diritti civili e sociali.
Tempi di attuazione
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e gli importi dei Lep. Una volta avviata la procedura, Stato e Regioni avranno 5 mesi per giungere a un accordo, che potrà durare fino a 10 anni, con possibilità di rinnovo.
Clausola di salvaguardia
L’undicesimo articolo include una clausola di salvaguardia, che permette al governo di sostituirsi agli enti locali in caso di inadempienze o pericoli gravi per la sicurezza pubblica, al fine di tutelare l’unità giuridica ed economica del paese.
Gli emendamenti di Forza Italia
Prima dell’approvazione definitiva, la Camera ha accolto quattro ordini del giorno presentati da Forza Italia. Questi prevedono, tra l’altro, lo stop ai negoziati con le Regioni fino alla definizione dei Lep e l’accompagnamento dei decreti legislativi con una relazione tecnica sull’impatto finanziario.
L’autonomia differenziata delle Regioni è legge. Questa riforma rappresenta un cambiamento significativo nell’assetto amministrativo del nostro paese, con potenziali ripercussioni su numerosi ambiti della vita quotidiana. Sarà interessante vedere come le Regioni e il governo centrale gestiranno questa nuova fase.